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Riscossione: le novità del D.L. n. 16/2012

Pubblicato in: Tributi e riscossione

Dal 2 marzo 2012 è in vigore il Decreto Legge n. 16/2012: vietata l'ipoteca sotto i 20.000 euro; nuovi limiti al pignoramento dello stipendio e agli interessi moratori

In questa pagina ci limitiamo a segnalare quelle che sono state le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, in materia di riscossione coattiva, novità che, tuttavia, sono state in parte superate dalle successive riforme legislative (ad ultimo dal Decreto del Fare (Decreto Legge n. 69/2013, convertito con La legge 9 agosto 2013, n. 98); si suggerisce quindi la lettura dell'articolo Riscossione coattiva: le novità del Decreto del fare.

Vediamo quindi le principali novità che furono introdotte dal Decreto Legge n. 16/2012:

Iscrizione ipotecaria: soglia di 20.000 euro

Dal 2 marzo 2012 l'Agente della riscossione non può più iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se l'importo del credito non supera 20.000 euro (Decreto Legge n. 16/2012, articolo 3, comma 7).

Il Decreto Legge n. 16/2012 ha abolito la precedente distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale (per cui era già prevista la soglia di 20.000 euro per effetto della Legge n. 106/2011) e immobili non adibiti ad abitazione principale (per cui era prevista la soglia inferiore di 8.000 euro per effetto della Legge n. 73/2010).

Per approfondimenti: Equitalia ed iscrizione di ipoteca

Pignoramento presso terzi

Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato il limite di pignorabilità delle somme erogate come stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Tali somme possono essere pignorate da Equitalia fino alle seguenti misure:

  • 1/10 per importi fino a 2.000 euro
  • 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro
  • 1/5 per importi oltre i 5.000 euro

Interessi di mora

Come è noto, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, sul credito richiesto matureranno gli interessi di mora.

Questi interessi devono essere calcolati non più sull'intero debito iscritto a ruolo ma solo sul credito originario (al netto di sanzioni e interessi).

La misura degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, possono essere stabilite esclusivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).

Rateazione

Con la nuova direttiva Equitalia 1 marzo 2012, n. 7, per i debiti fino a 20.000 euro la rateazione può essere richiesta presentando una semplice richiesta motivata; mentre per i debiti superiori a 20.000 euro la situazione di difficoltà economica deve essere comprovata ed esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Con il Decreto Legge n. 16/2012 è stata introdotta la possibilità per il debitore di richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 

I piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2 marzo 2012, non possono essere modificati, salvo il caso di proroga.

Dal momento della richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza o di decadenza dal beneficio della rateazione.

La decadenza dal beneficio della rateazione, inoltre, si verifica solo a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive (prima era sufficiente il mancato pagamento anche di una sola rata).

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