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Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ex art. 187 Codice della strada: non sempre è reato

Pubblicato in: Diritto penale

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l'effetto di stupefacenti presuppone una richiesta legittima secondo le procedure di cui all'art. 187 Codice della strada

L'articolo 187 del Codice della strada prevede come reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

E’ pacifico, tuttavia, che tale rifiuto assume rilevanza penale solo se è legittima la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia.

Per costante giurisprudenza, infatti, la legittimità della richiesta costituisce presupposto della rilevanza penale del rifiuto (Cassazione 31 maggio 2012, n. 21192).

Orbene, con riferimento all'ipotesi in cui sia richiesto l'accompagnamento presso le strutture pubbliche, questo è consentito dal legislatore solo in due ipotesi espressamente enunciate dal  comma 3 dell'articolo 187, ossia:

  • "qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia";
  • "qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo (a cura del personale sanitario ausiliario)".

Al di fuori di queste ipotesi, la richiesta di accompagnamento presso strutture sanitarie pubbliche è illegittima.

La necessità di rispettare la sequenza procedimentale prevista dall'articolo 187 del Codice della strada è incontestabile, in quanto la norma in questione lo prevede espressamente.

Questo del resto era il fine del legislatore che, con la Legge n. 120/2010 e l'introduzione del comma 2 bis, ha voluto introdurre metodi di accertamento più rapidi.

Al riguardo, la Cassazione, nell'esaminare la novella che ha introdotto il comma 2-bis nell’articolo in esame e modificato il preesistente comma terzo, ha evidenziato che:

"La nuova disposizione autorizza il personale di polizia a sottoporre il conducente ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale.

Tale attività deve però essere compiuta obbligatoriamente dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia e non più, come in precedenza previsto dal citato terzo comma dell'articolo 187, anche presso le strutture sanitarie, alle quali è ora possibile ricorrere esclusivamente nell’ipotesi in cui l’intervento del personale ausiliario non sia possibile ovvero qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi al prelievo.

Conseguentemente la clausola per cui agli accertamenti invasivi è possibile procedere solo quando gli accertamenti non invasivi e le verifiche strumentali di cui al secondo comma dell’art. 187 abbiano dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti, è stata estrapolata dal terzo comma e ricollocata nel nuovo comma 2-bis.

In definitiva il legislatore ha più analiticamente stabilito la tipologia degli accertamenti invasivi che possono essere eseguiti ed ha concentrato la loro esecuzione, prima demandata dal comma terzo dell'articolo 187 soprattutto alle strutture sanitarie dove il conducente doveva essere accompagnato in caso di positività dei test strumentali, al personale medico delle forze di polizia.

Scopo della modifica è quello di rendere più rapidi gli accertamenti in questione, atteso che detto personale può affiancare direttamente 'sulla strada' gli operanti impegnati nei servizi di prevenzione.

In tal modo infatti, annullando i tempi necessari per il reperimento di una struttura sanitaria idonea e per l’accompagnamento, il legislatore ha ritenuto di contrastare il rischio della progressiva metabolizzazione delle sostanze da parte del soggetto sospettato di averle assunte. Come si è visto quella dell’accompagnamento presso una struttura sanitaria è divenuta opzione residuale per i soli casi di impossibilità di provvedere all’atto del controllo ai prelievi stabiliti dalla legge.

Impossibilità che, come pure si è detto, può dipendere anche dal rifiuto del conducente di sottoporsi all’attività di prelievo" (Cassazione, relazione n. III/08/10).

Ancora, la Cassazione ha ribadito che "trattandosi di materia penale, perché possa dirsi integrata la contravvenzione contestata, è necessario che il conducente rifiuti l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica" (Cassazione, sentenza del 31 maggio 2012, n. 21192).

I principi su esposti sono stati pure ribaditi in diverse circolari ministeriali, tra cui la Circ. Min. Interno 30 luglio 2010, n. 10777, per la quale: "L'accertamento della guida sotto l'azione di stupefacenti è effettuato dagli organi di polizia stradale mediante controlli qualitativi non invasivi con apparecchi portatili.

Quando tali controlli hanno dato esito positivo o si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di droghe, gli organi di polizia, avvalendosi, per i prelievi, di personale sanitario ausiliario, possono effettuare accertamenti su campioni di mucosa o su campioni di fluido del cavo orale.

Questi accertamenti non richiedono l'accompagnamento presso strutture sanitarie.

SOLO se non è possibile effettuare tali prelievi o nel caso di rifiuto dei medesimi, il conducente è accompagnato presso strutture sanitarie fisse o mobili per il prelievo di campioni di liquidi biologici al fine di accertare il reato in questione" (confronta anche circolare n. 53/bis dell'amministrazione del corpo di polizia municipale della città di Torino).

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