Link per l'accessibilità Vai ai contenuti principali Vai ai contatti
via F. D. Guerrazzi, 15
Villanova di Guidonia (Roma)
0774 526639

Riconoscimento della causa di servizio

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

I poteri del giudice ordinario: sindacabile la decisione dell'ente pubblico - datore di lavoro

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 7 novembre 2002, n. 3444, ha ritenuto che la controversia vertente sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità è assimilabile a quelle vertenti tra un lavoratore privato, il quale lamenti la dipendenza di un infortunio o di una malattia da causa di servizio, e l'INAIL.
A detta del Giudice, trattandosi di causa che ha natura assistenziale ex articolo 442 del Codice di procedura civile, non è obbligatorio il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione. Non tutti i Giudici tuttavia sono dello stesso avviso.

È consigliabile quindi esperire ugualmente il tentativo per evitare ogni eccezione di improcedibilità.

Riguardo i poteri del giudice ordinario, questi ha un sindacato di merito in ordine alle scelte adottate dalla pubblica amministrazione datore di lavoro, allo stesso modo di quello che ha nei confronti di qualunque altro datore di lavoro privato, senza che la sua natura pubblica possa limitarne i poteri; ciò, diversamente dal sindacato del giudice amministrativo, limitato alla legittimità degli atti.

Ne consegue che il giudice adito dal lavoratore per l'accertamento dell'esistenza di una causa di servizio negata in sede amministrativa ha il potere-dovere di verificare la fondatezza del giudizio negativo espresso dal Ministero su parere della Commissione medica ospedaliera, in maniera non diversa dai poteri di giudizio in riferimento a una pronuncia di diniego operata dall'INAIL, previa valutazione della competente commissione medica, su una istanza di un lavoratore privato che chieda il riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Contatta lo Studio

Inviaci la tua richiesta, ti risponderemo entro 48 ore.

Per utilizzare questo modulo è necessario abilitare JavaScript. In alternativa, puoi chiamarci ai numeri di telefono indicati nel sito.
Per favore verifica che le informazioni inserite siano corrette

Questo sito è protetto con reCAPTCHA, per il quale si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione e per finalità statistiche. Continuando acconsenti al loro utilizzo.