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Ricongiungimento familiare: è competente il Tribunale ordinario

Pubblicato in: Immigrazione

Per i visti di ingresso / permessi di soggiorno per motivi familiari, il ricorso deve essere proposto dinanzi al Tribunale ordinario, con esclusione della giurisdizione amministrativa

In materia di diritto all'unità familiare, i provvedimenti dell'Autorità amministrativa (quali ad esempio il diniego del visto per ricongiungimento familiare, o il diniego del nulla osta o del permesso di soggiorno per motivi familiari) devono essere impugnati dinanzi al Giudice ordinario e non dinanzi al TAR.

Ciò in forza dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286/98, secondo cui "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria".

L'opposizione deve essere proposta a norma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150.

L'eventuale ricorso proposto dinanzi al TAR verrebbe considerato inammssibile per costante giurisprudenza (vedi TAR del Lazio, sentenza del 15 marzo 2017, n. 3599; TAR del Lazio, sentenza del 12 settembre 2016, n. 9683 e sentenza del 13 maggio 2016, n. 5671).

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