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Rateizzazione Equitalia: confermata la soglia minima di 8 rate per aversi la decadenza

Pubblicato in: Tributi e riscossione

In materia di rateizzazioni con Equitalia, si ha decadenza solo col mancato pagamento di almento 8 rate, anche per le rateizzazioni anteriori al 22 giugno 2013 (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 32/2014)

Con risoluzione del 19 marzo 2014, n. 32 l'Agenzia delle Entrate conferma la retroattività dell’articolo 52, comma 1, lettera a), n. 2, del Decreto Legge n. 69/2013, riguardante la soglia di tolleranza del numero di rate non pagate, prima che si decada dal beneficio della rateizzazione con Equitalia.

In altre parole, in caso di rateizzazione con Equitalia, si decade dal beneficio solo in caso di mancato pagamento di almeno otto rate consecutive (mentre prima del Decreto Legge n. 69/2013 - Decreto del Fare - erano sufficienti due rate non pagate).

Orbene, come era già stato indicato dalla stessa Equitalia con nota del 1 luglio 2013, ed ora confermato dall'Agenzia delle Entrate con la citata risoluzione n. 32/2014, la norma agevolativa può essere applicata anche ai piani di rateazione già in essere alla data del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del Decreto Fare, purchè non già decaduti.

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