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Procedura d'urgenza e cancellazione dei protesti

Pubblicato in: Diritto civile

Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 77/55 (come riformato dalla Legge n. 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP. nonchè sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo.

Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio.
Nel giudizio di legittimità la CCIAA soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato secondo il quale il giudice ordinario non può sindacare in alcun modo l'operato degli organi amministrativi mediante poteri di riforma, modifica e annullamento di provvedimenti amministrativi, dovendo semplicemente limitarsi a disapplicarli nel caso concreto, spettando solamente alla magistratura amministrativa (tar e consiglio di stato) tale poteri, secondo l'impostazione della Legge n. 2248/1865 sull'ordinamento amministrativo.

Le Sezioni unite ritengono infondato il motivo sulla giurisdizione sostenendo che il soggetto
protestato si trovi in una situazione giuridica consistente in un diritto soggettivo pieno ed integro, ai sensi dell'articolo 4 della  Legge n. 77/55 come in seguito modificata, e perciò legittimamente azionabile innanzi al Giudice ordinario, che non potrà semplicemente limitarsi a disapplicare l'atto amministrativo per conseguire siffatta tutela legislativa.

Viene inoltre ribadita la natura meramente materiale dell' attivita svolta dalle CCIAA in ordine alla ricezione delle istanze di cancellazione protesti, e di conseguenza non si
è in presenza di un interesse legittimo innanzi ad un potere discrezionale della pubblica
amministrazione che come tale sarebbe stato necessariamente devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte tuttavia pone una restrizione sull'utilizzo di mezzi di prova diversi da quelli prescritti all'articolo 4 della Legge n. 77/55, confermando quindi la necessarietà del titolo in originale col relativo atto di protesto ai fini della cancellazione.

La Corte esige inoltre, al fine di evitare accordi fraudolenti tra gli obbligati cartolari, non solo la prova certa del pagamento ma anche della relativa data, la quale può esser unicamente offerta mediante presentazione della quietanza o di un deposito bancario vincolato al portatore del titolo in determinate circostanze, cosi da determinare al contempo la sottrazione del titolo alla sua libera circolazione e risultando inammissibile la prova
testimoniale nel procedimento de quo.

Riportiamo alcune pronunce di merito conformi all'orientamento sopra illustrato.

Tribunale di Pistoia, sentenza del 19 maggio 2001 - Procedura d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile

Il debitore protestato ha sempre la facoltà di rivolgersi direttamente alla magistratura ordinaria per ottenere la cancellazione del protesto per illegittimità od erroneità in tutte quelle circostanze nelle quali tali vizi dell'atto non siano riscontrabili palesemente dal titolo e quindi sia insussistente la competenza a cancellare da parte del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.

 

Tribunale di Foggia, sentenza dell'11 febbraio 2003 - Procedura d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile per l'ottenimento della cancellazione della pubblicazione di titoli cambiari protestati

Il soggetto protestato a causa di titoli cambiari (cambiali e/o tratte accettate) ha sempre la possibilità di chiederne direttamente la cancellazione per illegittimità od erroneità all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in tutti quei casi nei quali tali patologie dell'atto pubblico non siano riscontrabili palesemente dal titolo e pertanto sia esclusa la competenza a cancellare da parte del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A. (esempi classici in tal senso sono la falsità della firma sul titolo ed ogni altro profilo di illegittimità/erroneità non individuabile a livello amministrativo) .

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