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Più certezza in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

Dal 20 agosto 2009 sono entrate in vigore le modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.lg 106/09 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142) ha modificato ed integrato il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il fine di semplificare le procedure per la prevenzione dei rischi e nello stesso tempo garantire una tutela più efficace contro il rischio di infortuni sul lavoro.

In particolare con il D.lg. 106/09:

  • è stata ribadita la necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori, consentendo tuttavia la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi). La predisposizione del documento di valutazione dei rischi, per altro, non è necessaria per i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata, purchè non comportino rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori.
  • le sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto sono state ponderate sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti.
  • è stata rivalutata l'importanza della formazione, obbligatoria anche per i soggetti con qualifica dirigenziale ed i preposti.
  • è stata riconosciuta la possibilità che il soggetto delegato possa, d'accordo con il datore, trasferire ad altri soggetti poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le funzioni subdelegate non possono essere a loro volta delegate.
    Inoltre, in caso di delega di funzioni, il datore di lavoro dovrà assolvere un obbligo di vigilanza sul delegato mediante l'adozione e l'efficace attuazione del modello di verifica e controllo, previsto dall'articolo 30, comma 4 del Testo Unico. In altre parole il legislatore ha voluto chiarire alcuni dubbi circa i rapporti tra i modelli organizzativi previsti dal D.lg 81/08 e quelli previsti dal D.lg 231/01 in tema di responsabilità degli enti collettivi, incentivando l'adozione dei modelli 231 anche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    Al riguardo, il legislatore ha attribuito ad una commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

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