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Legge 124/2017 e sinistri stradali: il nuovo regime della prova testimoniale e delle scatole nere

Pubblicato in: Sinistri stradali

Con la Legge n. 124/2017, vi è un onere di indicazione immediata dei testimoni, pena l'inammissibilità della prova; previsto anche il pieno valore probatorio delle scatole nere

Le norme

La Legge del 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto importanti novità in materia di sinistri stradali, con particolare riferimento ai presupposti di ammissibilità dei testimoni e al valore probatorio delle "scatole nere".

Precisamente la Legge n. 124/2017 ha introdotto nel Codice delle Assicurazioni i nuovi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'articolo 135 (relativi alla prova testimoniale), nonchè l'articolo 145 bis (relativo alle scatole nere).

Le nuove condizioni di ammissibilità della prova testimoniale

I nuovi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'articolo 135 del Codice delle Assicurazioni prevedono che in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nei seguenti atti:

  • nella denuncia di sinistro;
  • nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione;
  • in mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso  delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi). L'impresa di assicurazione deve inviare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

L'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo ai termini suddetti comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Alla regola di inammissibilità su esposta, si fa eccezione in due casi:

  • quando il nome dei testimoni risulta già dai verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente;
  • quando risulta comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Oltre ai limiti di ammissibilità sopra detti, la nuova norma ha anche previsto un attento vaglio circa l'attendibilità dei testimoni, al fine di ridurre il rischio di frode alle assicurazioni.

In particolare, il nuovo comma 3 quater dell'articolo 135 del Codice delle Assicurazioni prevede che nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri (si ricorda che sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri e due banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati").

Tale tipo di controllo non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

Il valore probatorio delle scatole nere

Una ulteriore novità introdotta dalla Legge n. 124/2017 è l'articolo 145 bis del Codice delle Assicurazioni, relativo al valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici.

La norme prevede che quando uno dei veicoli coinvolti nell'incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

 

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