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La prescrizione nel diritto civile

Pubblicato in: Diritto civile

I crediti si prescrivono (ossia si estinguono) decorso un determinato tempo (esempio: cinque anni per i canoni di locazione, due anni per i danni da circolazione stradale, cinque anni per i crediti contributivi, e così via)

La prescrizione è un istituto giuridico che ha valenza sia nel diritto civile sia nel diritto penale.

Nell'ambito civile si intende per prescrizione l'estinzione di un diritto in conseguenza del suo mancato esercizio entro il termine previsto dalla legge ("prescrizione estintiva").

Il periodo di tempo entro il quale il diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, è di regola dieci anni dal giorno in cui il diritto stesso può esser fatto valere (articolo 2946 del Codice civile).

La regola della prescrizione decennale ha alcune eccezioni:

  • in cinque anni si prescrive il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui (articolo 2947, comma 1 del Codice civile);
  • in due anni si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato da incidente stradale (articolo 2947, comma 2 del Codice civile);
  • in cinque anni si prescrivono (articoli 2948 e 2949 del Codice civile) i canoni di locazione, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e i diritti "che derivano dai rapporti sociali" (ad esempio, il diritto dei soci alla riscossione dei dividendi);
  • in un anno si prescrive il diritto del mediatore alla provvigione (articolo 2950 del Codice) e sempre in un anno si prescrivono i diritti derivanti dai contratti di spedizione e trasporto (articolo 2951 del Codice) e dal contratto di assicurazione (articolo 2952 del Codice).

Dalla prescizione estintiva si distingue poi la prescrizione presuntiva.

Nei casi di prescrizione presuntiva il decorso del tempo non estingue il diritto, ma genera la cosiddetta "inversione dell'onere della prova".

Questo vuol dire che, se normalmente spetta al debitore dimostrare di avere pagato, quando si inverte l'onere della prova (e quindi nei casi delle prescrizioni presuntive) è al creditore che spetta dimostrare di non essere stato pagato.

Sono soggetti a prescrizione presuntiva:

  • i crediti degli albergatori (un anno, ai sensi dell'articolo 2954 del Codice civile);
  • i crediti dei commercianti per le vendite fatte a privati (un anno, ai sensi dell'articolo 2955 del Codice civile);
  • i crediti dei liberi professionisti (tre anni, ai sensi dell'articolo 2956 del Codice civile).

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