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Immigrazione clandestina: esclusione del reato per stato di necessità

Pubblicato in: Diritto penale

In materia di immigrazione, non può essere condannato lo straniero che fa entrare clandestinamente il figlio in Italia per non abbandonarlo nel Paese d'origine.

Non costituisce reato il fatto dell'extracomunitario che, avendo un lavoro regolare in Italia, faccia entrare clandestinamente i figli per "non abbandonarli" nel Paese d'origine.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 44048 del 1 dicembre 2008), il comportamento dello straniero è giustificato dallo "stato di necessità", ossia da una scriminante prevista dall'art. 54 del Codice Penale.

Tale norma prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo...”.

Nel caso esaminato dalla Corte, un extracomunitario, padre di famiglia ed immigrato regolarmente in Italia, aveva ottenuto il ricongiungimento familiare della moglie e di uno dei due figli ma non quello della figlia più piccola.
Pertanto, per non lasciarla sola in Macedonia, aveva cercato di portarla clandestinamente in Italia, eludendo i controlli alla frontiera.

Lo straniero, accusato del reato di favoreggiamento di ingresso clandestino, è stato assolto, in quanto ha agito perchè costretto dalla necessità di non abbandonare la figlia nel Paese di origine.

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