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Guida di veicolo sequestrato: non è reato

Pubblicato in: Diritto penale

Circolare con un veicolo sottoposto a sequestro non integra il reato previsto dall'articolo 334 del Codice penale ma solo l'illecito amministrativo di cui all'articolo 213 del Codice della strada

Nel caso in cui si guida un veicolo sottoposto a sequestro, sono astrattamente applicabili due norme:

  • l'articolo 334 del Codice penale
  • l'articolo 213 del Codice della strada

In base all'articolo 334 del Codice penale, la guida di un veicolo sequestrato è un reato ("Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia").

Si precisa che la guida del veicolo sequestrato rientrerebbe nel concetto di "sottrazione" di cui all'articolo 334.

In base all'articolo 213, comma 4, del Codice della strada, invece, tale condotta rappresenta un illecito amministrativo ( "Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi").

Ci si chiede pertanto se la stessa condotta (guida del veicolo sottoposto a sequestro) possa essere sanzionata due volte (sul piano penale e sul piano amministrativo).

La Cassazione a Sezioni Unite ha escluso questa possibilità, affermando che nel caso di specie ricorre un "concorso apparente di norme", per cui solo una norma deve applicarsi (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 gennaio 2011, n. 1963).

Precisamente, dovrà applicarsi la norma speciale, che nel caso è in esame è l'articolo 213 del Codice della strada.

Questo in ragione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della Legge n. 689 /1981 ("Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale").

Pertanto, va esclusa la sussistenza del reato e dovrà applicarsi escusivamente l'articolo 213 (e quindi soltanto la sanzione amministrativa, non anche quella penale).

Si segnala comunque che prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione aveva orientamenti contrastanti sulla questione.

Citiamo ad esempio la sentenza del 21 giugno 2010, n. 23736 della Cassazione, secondo cui la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode integra sia l'illecito amministrativo di cui all'articolo 213 del Codice della strada, sia il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro (articolo 334 del Codice penale) in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilità.

Nella specie la Cassazione aveva escluso che possa trovare applicazione il principio di specialità (di cui all'articolo 9 della Legge n. 689/1981) in quanto le due fattispecie, confrontate in astratto, non sono affatto omogenee.

Diverso è infatti, secondo questo precedente orientamento, il bene giuridico tutelato, posto che la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilità del bene sequestrato (il reato è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione), mentre l'articolo 213 del Codice della strada ha come scopo l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale.

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