Fallimento e perdita di possesso del veicolo

Il fallimento determina la perdita di possesso del veicolo. Pertanto non è dovuto il bollo

di Antonella Pedone, 15 December 2011

In caso di fallimento, ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa di possesso dell'autoveicolo, è necessario che la sentenza dichiarativa del fallimento sia annotata nel P. R. A.

Tale sentenza, infatti, sancisce la perdita di disponibilità del bene (Tribunale Bari, sentenza del 4 settembre 2006, n. 2153).

In caso di mancata annotazione, dovrà successivamente essere esperita azione autonoma affinchè sia accertata e dichiarata giudizialmente la perdita di possesso a far data dalla sentenza dichiarativa del fallimento.

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  1. La tassa automobilistica non è dovuta a partire dalla data di perdita di possesso dell'autoveicolo

  2. In pendenza del fallimento è valida la notifica al curatore della cartella esattoriale emessa dopo la sentenza di fallimento.

  3. È stata riconosciuta l'impugnabilità del preavviso di fermo di un veicolo dinanzi alla Commissione Tributaria.