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Contratti di convivenza

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

In tema di coppie di fatto, nascono i contratti di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali anche in caso di crisi della coppia

Ultimamente si è parlato molto dei contratti di convivenza.

Cosa sono?

Innanzitutto occorre premettere che non vi è, ad oggi, una legge che prevede tali "contratti di convivenza", ma si tratta di una iniziativa del Consiglio del notariato che ha predisposto dei fac-simili di contratto che potrebbero interessare le coppie di fatto.

Essenzialmente, si tratta di accordi in forma scritta, con cui una coppia di fatto regola i propri rapporti rapporti patrimoniali, anche per l'eventuale ipotesi di cessazione della convivenza.

Ad esempio, possono essere oggetto di accordo: i criteri di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità d'uso della casa di residenza, eventuali contributi economici in favore del partner più debole in caso di rottura dell’unione, l'obbligo di trasferimento di immobili, l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno, ilcontributo al mantenimento dei figli, e quant'altro.

Va ben evidenziato che il contratto di convivenza può prevedere solo obblighi di carattere patrimoniale dei conviventi; non sono ammesse clausole aventi ad oggetto obblighi di natura personale, salvo limitate ipotesi (quali l'assistenza mediante designazione di un amministratore di sostegno).

La domanda che ci si pone è se tali contratti debbano necessariamente essere stipulati per atto pubblico (ossia davanti al Notaio).

L'atto notarile in realtà non è necessario, salvo che si vogliano costituire, trasferire o estinguere diritti reali immobiliari (ad esempio, il diritto di proprietà o di usufrutto su un immobile).

L'atto notarile è poi opportuno se si voglia autorizzare il partner ad accedere ad informazioni sensibili o ad assisterlo in caso di ricoveri o malattie (onde evitare contestazioni sulla autenticità della firma) o ancora se si vuole rendere l'accordo opponibile a terzi attraverso la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Salvo quindi ragioni di opportunità e comunque per i diritti immobiliari, non è necessario andare dal Notaio, ma è sufficiente una scrittura privata. Tale possibilità comunque c'è sempre stata.

Va evidenziato, tuttavia, che in ogni caso, ove siano presenti i figli, ogni eventuale accordo stipulato dai conviventi, sia privatamente sia dinanzi al Notaio, potrà in ogni momento essere sottoposto al vaglio del Tribunale, qualora uno dei due genitori  non intenda più darvi corso.

Il Tribunale, infatti, ha il compito di preservare l'interesse preminente dei figli; per cui, se il Giudice ravvisa che gli accordi assunti dalla coppia non siano conformi all'interesse dei figli, in tutto o in parte, stabilirà nuove condizioni alle quali i genitori dovranno attenersi, a prescindere da qualsivoglia atto notarile gli stessi abbiano stipulato.

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