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Circolazione stradale e risarcimento dei danni

Pubblicato in: Sinistri stradali

Termini più lunghi per chiedere il risarcimento del danno per lesioni da incidente stradale: cinque anni, e non più due anni.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di 5 anni (invece che 2) anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela o non sia comunque iniziato un procedimento penale.

La sentenza (n. 27337/2008) si basa su una nuova interpretazione dell'articolo 2947 del Codice Civile.

Tale norma stabilisce i temini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito.

Nel primo comma prevede un termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il secondo comma tuttavia prevede un termine di 2 anni se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli.

Infine il terzo comma dispone che se il fatto da cui è derivato il danno (come nell'ipotesi delle lesioni derivanti da incidente stradale) è previsto dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Nel caso quindi di lesioni provocate in un incidente stradale, ricorrendo l'ipotesi del reato di lesioni colpose, deve applicarsi il terzo comma dell'articolo, e quindi il termine di prescrizione previsto per il reato di lesioni, che è più lungo del termine indicato nel secondo comma.

Il problema si è posto per l'ipotesi in cui non sia stata presentata la querela.

La Cassazione in passato ha affermato che in mancanza della querela non poteva ritenersi sussistente il reato e, di conseguenza, non poteva applicarsi il termine più lungo del terzo comma, bensì quello di 2 anni previsto nel secondo comma.

Con una recentissima sentenza la Cassazione ha cambiato radicalmente orientamento.

Ha affermato che il reato si configura anche quando la querela non sia stata presentata.

La querela, infatti, non è un elemento del reato, ma è soltanto una condizione di procedibilità. Essa cioè serve soltanto per consentire l'avvio del procedimento penale, ma il reato sussiste comunque, a prescindere dalla presentazione della querela, ricorrendo gli elementi oggettivi (la condotta) e soggettivi (dolo o colpa) dello stesso.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio: "Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto" (Corte di Cassazione, sentenza del 18 novembre 2008, n. 27337).

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