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Attività produttive: l'applicabilità della TARSU ai magazzini

Pubblicato in: Tributi e riscossione

I magazzini connessi alle attività produttive sono soggetti a TARSU salvo l'assoluta inidoneità a produrre rifiuti assimilati

La tassabilità dei magazzini

Secondo la normativa vigente, i magazzini (o i locali deposito o altri locali annessi alle attività produttive) sono di regola soggetti alla tassa sui rifiuti, anche se all'interno dei magazzini non si svolge l'attività di produzione propria dell'impresa.

Ciò in quanto la legge presume che ogni superficie occupata dall'uomo sia potenzialmente idonea alla produzione dei rifiuti.

Va precisato che il Testo Unico Ambiente prevede all'articolo 195, comma 2, la detassazione di tutti i locali di attività industriali o artigianali, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti.

Tale disposizione, tuttavia, non è ancora entrata in vigore, in quanto non sono stati emanati i relativi regolamenti attuativi.

Oggi, pertanto, le superfici dei magazzini e dei locali annessi restano tassabili, salvo che ricorrano le cause di esclusione e/o esonero di seguito indicate.

Casi di esclusione/esonero della TARSU

Come sopra detto i magazzini sono di regola soggetti a TARSU.

Il contribuente tuttavia può chiedere la detassazione, ai sensi dell'articolo 62 del Decreto Legislativo n. 507/93, dimostrando una della seguenti circostanze:

  1. che i magazzini in questione sono produttivi di rifiuti speciali non assimilati o comunque pericolosi; in tal caso, si tratta di una causa di esclusione della tassa, prevista dall'articolo 62, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, applicabile a prescindere dalla denuncia del contribuente (vi sono tuttavia opinioni contrarie, secondo cui la detassazione in questione presuppone necessariamente la denuncia del contribuente);
  2. che i magazzini in questione sono oggettivamente inidonei alla produzione di rifiuti assimilati; in tal caso, si tratterebbe di una causa di esonero della tassa, prevista dall'articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93, applicabile solo se denunciata (e dimostrata) dal contribuente. L'inidoneità deve dipendere da condizioni strutturali ed obiettive, connaturate alla particolare tipologia del fabbricato e non solo a mere esigenze soggettive del titolare. A titolo esemplificativo, sono considerati elementi significativi per dimostrare l'inidoneità alla produzione dei rifiuti, le seguenti circostanze:
  • la destinazione esclusiva del magazzino al ricovero e/o stazionamento delle merci, con esclusione di ogni attività di imballaggio e confezionamento;
  • la totale meccanizzazione del locale;
  • la mancanza di presenza umana (o comunque una presenza estremamente limitata, come nel caso di accessi sporadici per il solo tempo necessario al posizionamento o prelievo della merce);
  • la mancanza di allacci alle utenze e di arredi (Risoluzione ministeriale del 15 dicembre 1980, n. 4/4363; Risoluzione ministeriale del 17 maggio 1988, n. 8/579). Al riguardo, tuttavia, si è anche detto che la mancanza di allacci alle utenze e/o di arredi non è sufficiente ad escludere la tassa, trattandosi di una libera scelta del titolare e non di una oggettiva inidoneità del locale, dipendente da caratteristiche strutturali.

Magazzini con produzione promiscua

Può accadere che all'interno degli stessi magazzini si producano sia rifiuti speciali non assimilati sia rifiuti assimilati, entrambi in quantità apprezzabili.

In tal caso non può aver luogo l'esclusione, ma è tuttavia possibile applicare una riduzione percentuale della tassa, se prevista nel regolamento comunale, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 507/93.

Avviso di accertamento: mezzi di tutela

Qualora il Comune contesti con un avviso di accertamento la tassabilità di maggiori superfici (includendo anche i magazzini per i quali il contribuente ritiene ricorra una causa di esclusione e/o esonero), il contribuente potrà, anche cumulativamente:

  • presentare una istanza di autotutela al Comune (e/o alla società incaricata della gestione del tributo);
  • presentare ricorso in Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento.

Si evidenzia che l'autotutela e il ricorso in Commissione tributaria non sono rimedi alternativi, ma possono essere perseguiti entrambi, in parallelo.

Si tenga presente che la presentazione della istanza di autotutela non interrompe né sospende il termine per proporre ricorso (60 giorni).

Pertanto, se il contribuente si limita a presentare la sola istanza di autotutela ed il Comune dovesse respingerla, il contribuente avrà perso la possibilità del ricorso se nel frattempo sono decorsi i 60 giorni.

La produzione dei rifiuti speciali non assimilati all'interno dei magazzini può essere dimostrata attraverso i MUD, i registri di carico e scarico o i formulari (FIR), di cui agli articoli 190 e 193 del Testo Unico Ambiente, che sono appunto lo strumento indicato dal legislatore per attestare l'ottemperanza agli obblighi di smaltimento previsti a carico del produttore dei rifiuti speciali.

Sarà opportuno inoltre chiedere all'Amministrazione un sopralluogo nell'ambito dell'autotutela, per verificare l'effettivo utilizzo del magazzino.

Nell'ambito del ricorso, il contribunete potrà chiedere alla Commissione la verifica dell'effettivo stato dei luoghi e/o una consulenza tecnica da parte di un esperto nominato dal giudice (le parti possono anche farsi assistere da un tecnico di fiducia).

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