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Assegnazione della casa familiare: è subordinata all'interesse della prole

Pubblicato in: Separazioni e divorzi

In materia di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa familiare viene stabilita nell'interesse preminente dei figli

L'articolo 155 quater del codice civile, introdotto dalla Legge n. 54/2006, stabilisce che "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".

Il riferimento all'interesse dei figli conferma che il godimento della casa familiare è generalmente finalizzato alla tutela della prole.

Il provvedimento di assegnazione ha, infatti, una funzione prevalentemente conservativa, in quanto è volto a soddisfare il preminente interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini familiari.

Lo scopo è dunque quello di salvaguardare le abitudini di vita, la rete di relazioni e la stabilità della prole, che dipendono certamente anche dal contesto spaziale in cui vive.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Aosta, con sentenza del 16 febbraio 2010, n. 77, con cui ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, in comunione tra i coniugi, in via esclusiva alla moglie in quanto affidataria dei figli minori.

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