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Apertura della tutela del minore

Pubblicato in: Adozione e tutela minori

La tutela del minore si apre quando i genitori non possono esercitare la potestà

L'articolo 343 del Codice civile prevede l'apertura della tutela in favore dei minori i cui genitori sono entrambi morti o per altre cause non possono esercitare la potestà (ad esempio in caso di decadenza dalla potestà genitoriale).

La tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

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