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Adozione particolare - dissenso del genitore

Pubblicato in: Adozione e tutela minori

Nell'adozione particolare, il dissenso del genitore naturale è superabile in assenza di un concreto rapporto affettivo con il minore

Il dissenso del genitore nell'adozione particolare

In materia di adozione particolare ai sensi dell'articolo 44, lettera d) Legge n. 183/1984, è richiesto il consenso dei genitori naturali dell'adottando.

La mancanza del consenso preclude la possibilità di adozione.

Tuttavia, vi sono delle eccezioni.

Ad esempio, è ammessa ugualmente la possibilità di adozione particolare, nei casi in cui sia di fatto impossibile acquisire il consenso (ad esempio, in caso di irreperibilità o incapacità del genitore naturale).

Al di fuori di queste ipotesi, non sarebbe superabile l'eventuale dissenso espresso dal genitore esercente la  responsabilità genitoriale. Secondo la giurisprudenza più rigorosa, infatti, la lettera dell'articolo 46 della Legge adozioni non consente valutazioni in merito al rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, se proveniente dal genitore esercente la potestà.

L'orientamento della Cassazione

Sul punto, tuttavia la Cassazione ha un orientamento ben diverso.

In particolare ritiene che il dissenso ha efficacia preclusiva solo se manifestato dal genitore che, oltre ad essere titolare della responsabilità genitoriale,  abbia anche un reale rapporto affettivo con il minore, in ragione della centralità attribuita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione all'effettivita del rapporto genitore-figlio (Cassazione, ordinanza del 16 luglio 2018, n. 18827) .

Pertanto, laddove si riscontri l'inesistenza di rapporti, sia attuali che pregressi, fra genitore e figlio, e quindi la non conoscenza degli interessi e delle esigenze di quest'ultimo, il dissenso è ben superabile, proprio in ragione del preminente interesse del minore ad essere accolto in una diversa famiglia in cui possa ritrovare un ambiente sereno e rassicurante.

E' su questa via, d'altra parte, che si muove la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (causa Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la quale, per vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU, si devono intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, rna, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali del minore.

La Cassazione pertanto ha affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con if figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della Iegge n. 184 del 1983, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente Ia responsabilità".

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