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Adozione e provvedimenti provvisori

Pubblicato in: Adozione e tutela minori

Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, il Tribunale può adottare provvedimenti provvisori nell'interesse del minore.

Nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità il Tribunale, in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo, ha la facoltà di adottare ogni opportuno provvedimento provvisorio necessario nell'interesse del minore (articolo 10, comma 3, della Legge n. 184/1983).

Ad esempio può disporre:

  • il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare;
  • la sospensione della potestà dei genitori sul minore;
  • la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore;
  • la nomina di un tutore provvisorio.

I provvedimenti su indicati assolvono una funzione meramente cautelare e provvisoria.

Essi pertanto sono revocabili e modificabili in ogni momento, anche d'ufficio. Inoltre cesseranno automaticamente di essere efficaci nel momento in cui sarà concluso il procedimento di adottabilità.

Nei casi di urgente necessità i provvedimenti provvisori, sempre nell'interesse del minore, possono essere adottati dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice da questi delegato. In tal caso, i provvedimenti dovranno essere confermati, modificati o revocati entro trenta giorni dal Tribunale stesso in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate (ossia i genitori, o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore, il rappresentante dell'istituto o l'affidatario).

Verrà sentito anche il minore se ha compiuto dodici anni. Se è di età inferiore, verrà ascoltato solo in considerazione della sua capacità di discernimento.

I detti provvedimenti devono essere comunicati:

  • al pubblico ministero;
  • ai genitori.

Sia il pubblico ministero sia i genitori possono impugnarli, proponendo ricorso in Corte di Appello, sezione minorenni, oppure in Cassazione per violazione di legge.

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